Art. 29
Ordini classificati come prioritari
In vigore dal 9 ott 2024
Ordini classificati come prioritari
1. In situazioni eccezionali, previa consultazione degli Stati membri in cui sono stabiliti gli operatori economici e tenendo nella massima considerazione la loro opinione, la Commissione può chiedere a uno o più operatori economici stabiliti nell’Unione di accettare ordini di produzione o fornitura di beni rilevanti per la crisi e di attribuirvi la priorità («ordini classificati come prioritari») se:
a)
vi è una grave e persistente carenza dei beni rilevanti per la crisi oggetto dell’rodine; e
b)
la produzione o l’approvvigionamento di tali beni non è realizzabile mediante altre misure previste dal presente regolamento, comprese quelle di cui all’ o al titolo V.
2. La Commissione dimostra che la scelta dei destinatari e dei beneficiari degli ordini classificati come prioritari di cui al presente articolo non è discriminatoria e rispetta le norme dell’Unione in materia di concorrenza.
3. La Commissione fonda gli ordini classificati come prioritari di cui al presente articolo su dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati, dimostrando che tale attribuzione di priorità è indispensabile per garantire il mantenimento di attività economiche o sociali vitali nel mercato interno, nonché tenendo conto degli interessi legittimi dell’operatore economico e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione della catena di approvvigionamento. La Commissione indica esplicitamente nell’ordine classificato come prioritario che l’operatore economico rimane libero di respingerla.
4. Se l’operatore economico destinatario dell’ordine classificato come prioritario di cui al paragrafo 1 ha espressamente accettato tale ordine, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce:
a)
la base giuridica dell’ordine classificato come prioritario che l’operatore economico deve rispettare;
b)
i beni oggetto dell’ordine classificato come prioritario e la quantità in cui devono essere forniti;
c)
i termini entro i quali l’ordine classificato come prioritario deve essere espletato;
d)
i beneficiari dell’ordine classificato come prioritario; e
e)
la rinuncia alla responsabilità contrattuale alle condizioni di cui al paragrafo 6.
5. Gli ordini classificati come prioritari effettuati a norma del paragrafo 4 presentano un prezzo equo e ragionevole, che tenga adeguatamente conto dei costi di opportunità sostenuti dall’operatore economico nel soddisfare detto ordine rispetto agli obblighi di prestazione esistenti. Tali ordini classificati come prioritari prevalgono su qualsiasi obbligo di prestazione privato o pubblico pregresso relativo ai beni oggetto dell’ordine classificato come prioritario previsto dal diritto privato o pubblico.
6. L’operatore economico oggetto di un ordine classificato come prioritario a norma del paragrafo 4 non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro, a condizione che:
a)
la violazione degli obblighi contrattuali sia necessaria per rispettare l’attribuzione di priorità richiesta;
b)
l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 4 sia stato rispettato; e
c)
l’ordine classificato come prioritario non sia stata accettata al solo scopo di evitare indebitamente un obbligo contrattuale pregresso.
7. Gli ordini classificati come prioritari non comprendono beni la cui produzione o fornitura sarebbe in contrasto con gli interessi essenziali di sicurezza o difesa nazionale degli Stati membri.
8. La Commissione adotta l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 4 conformemente al diritto dell’Unione applicabile, compresi i principi di necessità e proporzionalità, e agli obblighi dell’Unione ai sensi del diritto internazionale.
9. L’atto di esecuzione di cui al paragrafo 4 del presente articolo è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
10. Se un operatore economico, dopo aver espressamente accettato un ordine classificato come prioritario, non ottempera a tale richiesta, intenzionalmente o per negligenza grave, la Commissione può, mediante decisione, se ritenuto necessario e proporzionato, irrogare un’ammenda all’operatore economico interessato. Detta ammenda non supera i 100 000 EUR. Le ammende inflitte alle PMI non superano i 25 000 EUR.
Storico versioni
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