Art. 24 · Punti di contatto unici negli Stati membri

Art. 24

Punti di contatto unici negli Stati membri

In vigore dal 9 ott 2024
Punti di contatto unici negli Stati membri 1.   Ciascuno Stato membro gestisce un punto di contatto unico nazionale che fornisce ai cittadini, ai consumatori, agli operatori economici e ai lavoratori, nonché ai loro rappresentanti: a) assistenza nella richiesta e nell’ottenimento di informazioni sulle restrizioni nazionali alla libera circolazione di merci, servizi, persone e lavoratori introdotte durante una modalità di emergenza nel mercato interno; b) assistenza nell’espletamento di eventuali procedure e formalità di crisi a livello nazionale introdotte a causa dell’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini, i consumatori, gli operatori economici e i lavoratori, nonché i loro rappresentanti, possano ricevere dalle autorità competenti, su loro richiesta e tramite il pertinente punto di contatto unico, informazioni sul modo in cui le rispettive misure nazionali di risposta alle crisi sono generalmente interpretate e applicate. Ove opportuno, tali informazioni comprendono una guida passo dopo passo. Tali informazioni sono fornite in un linguaggio chiaro e comprensibile. Esse sono facilmente accessibili a distanza e per via elettronica e sono aggiornate. 3.   Gli Stati membri rendono inoltre accessibili le informazioni di cui al paragrafo 1 in una lingua ufficiale delle istituzioni dell’Unione ampiamente compresa dal maggior numero possibile di utenti transfrontalieri e si adoperano al meglio delle loro capacità per fornire tali informazioni in altre lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione, prestando particolare attenzione alla situazione e alle esigenze delle regioni frontaliere.
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