Art. 21
Restrizioni dei diritti di libera circolazione vietate durante un’emergenza nel mercato interno
In vigore dal 9 ott 2024
Restrizioni dei diritti di libera circolazione vietate durante un’emergenza nel mercato interno
Durante una modalità di emergenza nel mercato interno e nel rispondere a un’emergenza nel mercato interno, gli Stati membri si astengono dall’introdurre:
a)
misure che non siano limitate nel tempo;
b)
divieti di esportazione all’interno dell’Unione o altre misure di effetto equivalente su beni o servizi rilevanti per le crisi o divieti di transito di beni rilevanti per la crisi o misure di effetto equivalente;
c)
misure che limitino l’esportazione all’interno dell’Unione di merci o misure di effetto equivalente o misure che limitino la prestazione o la ricezione transfrontaliere di servizi, qualora tali restrizioni provochino:
i)
perturbazioni delle catene di approvvigionamento di beni e servizi rilevanti per la crisi; o
ii)
carenze o l’aggravarsi delle carenze di tali beni e servizi nel mercato interno;
d)
misure che creino discriminazioni tra i beneficiari del diritto alla libera circolazione a norma del diritto dell’Unione basate sulla nazionalità o, nel caso di imprese, sull’ubicazione della loro sede legale, della loro amministrazione centrale o della loro sede principale di attività;
e)
misure che neghino ai beneficiari del diritto alla libera circolazione ai sensi del diritto dell’Unione: il diritto di entrare nel territorio del loro Stato membro di cittadinanza o di residenza; il diritto di uscire dal territorio di uno Stato membro per recarsi nel proprio Stato membro di cittadinanza o di residenza; o il diritto di transito attraverso uno Stato membro per raggiungere il proprio Stato membro di cittadinanza o di residenza;
f)
misure che vietino i viaggi di lavoro connessi ad attività di ricerca e sviluppo, alla produzione, all’immissione sul mercato o alle relative ispezioni e attività di manutenzione di beni rilevanti per la crisi;
g)
misure che vietino i viaggi tra Stati membri per motivi familiari imperativi, se tali viaggi sono consentiti all’interno dello Stato membro che introduce tale misura;
h)
misure che impongano restrizioni di viaggio ai prestatori di servizi, ai rappresentanti delle imprese e ai lavoratori in modo tale da impedire loro di viaggiare da uno Stato membro all’altro per accedere al proprio luogo di attività o di lavoro, quando non esistono restrizioni di viaggio analoghe all’interno dello Stato membro che introduce tale misura;
i)
misure che impongano restrizioni in modo tale da impedire:
i)
i viaggi dei prestatori di servizi rilevanti per le crisi, dei rappresentanti delle imprese e dei lavoratori coinvolti nella produzione di beni rilevanti per la crisi o nella prestazione di servizi rilevanti per le crisi o degli operatori della protezione civile; o
ii)
il trasporto delle attrezzature delle persone di cui al punto i) verso il loro luogo di attività.
Storico versioni
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