Art. 20
Restrizioni alla libera circolazione durante la modalità di emergenza nel mercato interno
In vigore dal 9 ott 2024
Restrizioni alla libera circolazione durante la modalità di emergenza nel mercato interno
1. Fatto salvo l’, nell’adottare e applicare misure nazionali in risposta a un’emergenza nel mercato interno, gli Stati membri garantiscono che tali misure siano conformi al diritto dell’Unione, anche sotto il profilo della non discriminazione, della giustificazione e della proporzionalità.
2. Gli Stati membri provvedono, in particolare, affinché le misure di cui al paragrafo 1 siano revocate non appena cessino di essere giustificate o proporzionate.
3. Gli Stati membri garantiscono inoltre che qualsiasi obbligo imposto ai cittadini o agli operatori economici non crei oneri amministrativi indebiti o inutili.
4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i cittadini e i portatori di interessi interessati siano informati in modo chiaro e privo di ambiguità delle misure che limitano la libera circolazione di merci, servizi e persone, compresi i lavoratori e i prestatori di servizi, prima della loro entrata in vigore. Gli Stati membri garantiscono un dialogo continuo con i portatori di interessi, che comprende la comunicazione con le parti sociali e i partner internazionali.
Storico versioni
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