Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 9 ott 2024
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica alle merci, ai servizi e alle persone, compresi i lavoratori, in seno al mercato interno. 2.   Il presente regolamento non si applica a quanto segue: a) medicinali quali definiti all’, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (48); b) dispositivi medici quali definiti all’, lettera e), del regolamento (UE) 2022/123; c) altre contromisure mediche quali definite all’, punto 10), del regolamento (UE) 2022/2371 e incluse nell’elenco elaborato in conformità dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2372; d) semiconduttori quali definiti all’, punto 1, del regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio (49). e) prodotti energetici ai sensi dell’, comma 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (50), elettricità ai sensi dell’, comma 2, di tale direttiva e gli altri prodotti di cui all’, comma 3, della medesima direttiva; f) servizi finanziari, ad esempio nel settore bancario, del credito, dell’assicurazione e della riassicurazione, delle pensioni professionali o individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei pagamenti e dei servizi di consulenza nel settore degli investimenti, ivi compresi i servizi e le attività di cui all’allegato I della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (51), come pure le attività di compensazione e regolamento nonché i servizi di consulenza e intermediazione e gli altri servizi finanziari accessori; g) prodotti per la difesa quali definiti all’, punto 1, della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (52) o quali definiti dal diritto nazionale degli Stati membri in conformità del diritto dell’Unione. 3.   In deroga al paragrafo 2, lettere a), b) e c) del presente articolo, gli articoli da 20 a 23 e l’ del presente regolamento si applicano ai prodotti di cui a tali lettere. 4.   Il presente regolamento non pregiudica altri atti giuridici dell’Unione che stabiliscono norme specifiche in materia di risposta alle crisi o gestione delle crisi, quali: a) la decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (53) su un meccanismo unionale di protezione civile; b) le pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2015/479 relative al potere della Commissione di valutare se sia opportuno imporre restrizioni alle esportazioni di merci in linea con i diritti e gli obblighi internazionali dell’Unione; c) i regolamenti (UE) 2022/2371 e (UE) 2022/2372 relativi al quadro di sicurezza sanitaria dell’UE; d) la decisione 2014/415/UE che istituisce i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR), compreso il ruolo di coordinamento politico degli IPCR, e la decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 che stabilisce le modalità di funzionamento di tali dispositivi. 5.   Il presente regolamento non pregiudica le norme dell’Unione in materia di concorrenza, ivi comprese le norme in materia di antitrust, concentrazioni e aiuti di Stato. 6.   Il presente regolamento non pregiudica la responsabilità degli Stati membri di salvaguardare la sicurezza nazionale o la loro facoltà di preservare funzioni statali essenziali, ivi compresa la garanzia dell’integrità territoriale dello Stato e il mantenimento dell’ordine pubblico. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. 7.   Il presente regolamento non pregiudica l’esercizio dei diritti fondamentali, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). In particolare, il presente regolamento non pregiudica il diritto di sciopero o il diritto di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità del diritto e delle prassi nazionali. Non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi e di promuovere azioni collettive in conformità al diritto e alle pratiche nazionali.
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