Art. 19 · Proroga e disattivazione

Art. 19

Proroga e disattivazione

In vigore dal 9 ott 2024
Proroga e disattivazione 1.   Qualora ritenga che i motivi alla base dell’attivazione della modalità di emergenza nel mercato interno a norma dell’, paragrafo 1, continuano a essere validi, e tenendo conto del parere fornito dal comitato, la Commissione propone al Consiglio di prorogare la modalità di emergenza nel mercato interno. Fatti salvi eventuali cambiamenti urgenti ed eccezionali delle circostanze, la Commissione si adopera nel migliore dei modi per agire in tal senso entro 30 giorni prima della scadenza del periodo per il quale è stata attivata la modalità di emergenza nel mercato interno. Sulla base della suddetta proposta, il Consiglio può prorogare la modalità di emergenza nel mercato interno per un periodo massimo di sei mesi per volta mediante un atto di esecuzione del Consiglio. 2.   Se dispone di prove concrete e affidabili sull’opportunità di disattivare la modalità di emergenza nel mercato interno, il consiglio può formulare un parere a tal fine e trasmetterlo alla Commissione. Se, tenendo conto del parere fornito dal consiglio, ritiene che non sussista più un’emergenza nel mercato interno, la Commissione propone senza ritardo al Consiglio la disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno. 3.   Le misure adottate conformemente agli articoli da 27 a 35 cessano di applicarsi dal momento della disattivazione della modalità di emergenza nel mercato interno.
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