Art. 13
Segnalazioni ad hoc per un sistema di allerta precoce
In vigore dal 9 ott 2024
Segnalazioni ad hoc per un sistema di allerta precoce
1. L’ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro notifica senza indebito ritardo alla Commissione e agli uffici centrali di collegamento degli altri Stati membri qualsiasi incidente significativo.
2. Conformemente al diritto dell’Unione e alla legislazione nazionale conforme al diritto dell’Unione, gli uffici centrali di collegamento e qualsiasi pertinente autorità competente degli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per trattare le informazioni di cui al paragrafo 1 in modo tale da rispettarne la riservatezza, proteggere la sicurezza e l’ordine pubblico dell’Unione o degli Stati membri e proteggere la sicurezza e gli interessi commerciali degli operatori economici interessati.
3. Per determinare se gli incidenti debbano essere oggetto di una segnalazione conformemente al paragrafo 1, l’ufficio centrale di collegamento di uno Stato membro tiene conto di ciò che segue:
a)
la posizione di mercato o il numero di operatori economici interessati dall’incidente;
b)
la durata o la durata prevista dell’incidente;
c)
la zona geografica e la quota del mercato interno interessata dall’incidente e i suoi effetti transfrontalieri, come pure il suo impatto su zone geografiche particolarmente vulnerabili o esposte, come le regioni ultraperiferiche; e
d)
l’impatto di tali incidenti su beni non diversificabili e insostituibili.
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