Art. 12
Test di resilienza
In vigore dal 9 ott 2024
Test di resilienza
1. La Commissione, tenendo conto del parere del consiglio, effettua e coordina test di resilienza, comprese simulazioni volte a prevedere eventuali crisi nel mercato interno e a prepararvisi.
2. In particolare, la Commissione:
a)
sviluppa scenari e parametri in un settore specifico che tengano conto dei particolari rischi associati a una crisi, al fine di valutare il potenziale impatto sulla libera circolazione di merci, servizi e persone in tale settore;
b)
facilita e incoraggia lo sviluppo di strategie per la preparazione alle emergenze;
c)
individua, in collaborazione con tutti gli attori coinvolti, misure di mitigazione del rischio una volta completati i test di resilienza.
3. Al fine di individuare il settore specifico di cui al paragrafo 2, lettera a), la Commissione, in cooperazione con il comitato, si avvale di tutti gli strumenti esistenti a sua disposizione, compresi gli esercizi di mappatura.
4. La Commissione effettua test di resilienza a livello dell’Unione con cadenza regolare e almeno ogni due anni. A tale scopo, la Commissione invita il personale degli uffici centrali di collegamento di tutti gli Stati membri a partecipare alle simulazioni. La Commissione può anche invitare a partecipare, su base volontaria, altri attori pertinenti coinvolti nella prevenzione delle emergenze nel mercato interno, come pure nella preparazione e nella risposta alle stesse.
5. Su richiesta di due o più Stati membri, la Commissione può effettuare test di resilienza in specifiche zone geografiche o regioni frontaliere di tali Stati membri.
6. La Commissione comunica al comitato i risultati dei test di resilienza effettuati conformemente al presente articolo e pubblica una relazione in merito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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