Art. 10 · Protocolli di crisi volontari

Art. 10

Protocolli di crisi volontari

In vigore dal 9 ott 2024
Protocolli di crisi volontari 1.   Il consiglio può raccomandare alla Commissione di avviare l’elaborazione di protocolli di crisi volontari da parte degli operatori economici per affrontare le crisi nell’ambito della modalità di emergenza nel mercato interno. 2.   La Commissione incoraggia e facilita l’elaborazione di tali protocolli di crisi volontari da parte degli operatori economici. Gli operatori economici possono decidere, su base volontaria, se partecipare a protocolli di crisi volontari. 3.   I protocolli di crisi volontari stabiliscono: a) i parametri specifici della perturbazione che il protocollo di crisi volontario mira ad affrontare e gli obiettivi che persegue; b) il ruolo di ciascun partecipante nell’ambito del protocollo di crisi volontario e le misure preparatorie che essi devono mettere in atto una volta attivata la modalità di emergenza nel mercato interno per attenuare la crisi e rispondervi; c) una procedura chiara per determinare il momento dell’attivazione e il periodo durante il quale le misure devono essere adottate una volta attivato il protocollo di crisi; d) le azioni volte a mitigare potenziali crisi e a rispondere a queste ultime nell’ambito della modalità di emergenza nel mercato interno, in misura strettamente limitata a quanto necessario per affrontarle; 4.   La Commissione coinvolge, se del caso, le autorità degli Stati membri e gli organi e gli organismi dell’Unione nell’elaborazione dei protocolli di crisi volontari. Ove necessario e opportuno, la Commissione può coinvolgere anche le organizzazioni della società civile o altre organizzazioni pertinenti.
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