Art. 9
In vigore dal 8 ott 2024
1. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l’elusione delle misure di cui al presente regolamento, anche partecipandovi senza perseguire deliberatamente tale obiettivo o risultato, ma sapendo che tale partecipazione può avere tale obiettivo o risultato e accettando tale possibilità.
2. Le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato I:
a)
trasmettono entro 6 settimane dalla data dell’inserimento nell’elenco dell’allegato I le informazioni relative ai fondi o alle risorse economiche nella giurisdizione dello Stato membro loro appartenenti, o da loro posseduti, detenuti o controllati, all’autorità competente dello Stato membro in cui tali fondi o risorse economiche sono situati; e
b)
collaborano con l’autorità competente alla verifica di tali informazioni.
3. L’inosservanza del paragrafo 2 del presente articolo è considerata partecipazione, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ad attività le cui finalità o conseguenze siano l’elusione delle misure di cui all’.
4. Lo Stato membro interessato informa la Commissione entro 2 settimane in merito alle informazioni ricevute a norma del paragrafo 2, lettera a).
5. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono usate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.
6. Il trattamento dei dati personali è effettuato in conformità del presente regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e solo nella misura necessaria per l’applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
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