Art. 16

Art. 16

In vigore dal 8 ott 2024
1.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») possono trattare dati personali per svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento. Tali compiti comprendono: a) per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l’introduzione delle modifiche dell’allegato I; b) per quanto riguarda l’alto rappresentante, la preparazione delle modifiche dell’allegato I; c) per quanto riguarda la Commissione: i) l’inclusione del contenuto dell’allegato I nell’elenco elettronico consolidato delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità oggetto di sanzioni finanziarie dell’Unione e nella mappa interattiva delle sanzioni, entrambi pubblicamente disponibili; ii) il trattamento delle informazioni relative all’impatto delle misure contemplate dal presente regolamento, come il valore dei fondi congelati e le informazioni sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. 2.   Il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante trattano, ove applicabile, i dati pertinenti relativi ai reati commessi da persone fisiche inserite nell’elenco, alle condanne penali di tali persone o alle misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura in cui tale trattamento è necessario per la preparazione dell’allegato I. 3.   Ai fini del presente regolamento, il Consiglio, la Commissione e l’alto rappresentante sono designati «titolari del trattamento» ai sensi dell’, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.
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