Art. 14

Art. 14

In vigore dal 8 ott 2024
1.   Nell’allegato I sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati. 2.   Nell’allegato I figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Per le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d’identità; genere; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere: denominazioni, data e luogo di registrazione, numero di registrazione e sede di attività.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2642:oj#art-14