Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193

In vigore dal 8 ott 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1193 è così modificato: 1) all’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) le acque superficiali che possono essere infette, tenendo conto degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, lettera b), punti ii) e iii).»; 2) all’articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le piante specificate designate quali infette dall’organismo nocivo specificato a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), punto i), non sono piantate. Gli operatori professionali, durante la produzione o lo spostamento delle piante specificate, sotto il controllo ufficiale dell’autorità competente, garantiscono che le piante specificate infette siano distrutte o altrimenti smaltite, conformemente all’allegato V, punto 1, purché sia accertato che non vi è alcun rischio identificabile di diffusione dell’organismo nocivo specificato.»; 3) l’allegato II è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento; 4) l’allegato IV è così modificato: a) il punto 1 è così modificato: i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Gli elementi da prendere in considerazione per la designazione di un oggetto come probabilmente infetto dall’organismo nocivo specificato a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), punto ii), sono i seguenti:»; ii) le lettere i) e j) sono sostituite dalle seguenti: «i) luogo o luoghi di produzione delle piante specificate dove per l’irrigazione o l’irrorazione sono utilizzate acque designate quali infette a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, lettera a), o che possono essere infette a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, lettera b); j) piante specificate prodotte in siti di produzione inondati con acque superficiali di cui è stata confermata l’infezione o che possono essere infette.»; b) al punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nei casi in cui le acque superficiali sono state designate quali infette a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, lettera a), o possono essere infette a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, lettera b): i) luogo o luoghi di produzione delle piante specificate adiacenti alle acque superficiali designate quali infette o che possono essere infette, o a rischio di inondazione da parte delle stesse; ii) bacini di irrigazione separati associati alle acque superficiali designate quali infette o che possono essere infette; iii) corpi idrici comunicanti con le acque superficiali designate quali infette o che possono essere infette, tenuto conto di quanto segue: — la direzione e la portata delle acque designate quali infette o che possono essere infette, — la presenza di piante ospiti di solanacee.»; 5) nell’allegato V, il punto 4.2.2 è così modificato: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) nei casi in cui le acque superficiali sono state designate quali infette a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, lettera a), o possono essere infette a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, lettera b), o incluse tra gli elementi da prendere in considerazione nella determinazione della possibile diffusione dell’organismo nocivo specificato conformemente all’allegato IV, punto 2: i) conducono l’indagine annuale in periodi opportuni, compreso il prelievo di campioni delle acque superficiali e, se del caso, delle piante ospiti di solanacee selvatiche nelle pertinenti fonti idriche e garantiscono che i campioni siano sottoposti alle prove di cui all’allegato I; ii) per prevenire la diffusione dell’organismo nocivo specificato, effettuano controlli ufficiali sui programmi di irrigazione e irrorazione e possono anche introdurre il divieto d’impiego delle acque designate quali infette o che possono essere infette per l’irrigazione e l’irrorazione delle piante specificate e, se del caso, di altre piante ospiti di solanacee coltivate; iii) nei casi di infezione degli scarichi di reflui, effettuano controlli ufficiali sullo smaltimento degli scarichi di rifiuti e di reflui provenienti dalle stazioni di trasformazione industriale o di imballaggio del luogo di produzione adibite alla manipolazione delle piante specificate;»; b) è aggiunta la lettera c) seguente: «c) nei casi di cui alla lettera b), frase introduttiva, si applicano le deroghe seguenti: i) in deroga alla lettera b), punto i), gli Stati membri possono decidere di non effettuare indagini annuali sulle acque superficiali designate quali infette o che possono essere infette, purché non vi siano indicazioni di un cambiamento dello stato dell’organismo nocivo nell’area delimitata; ii) in deroga alla lettera b), punto ii), l’impiego delle acque soggette a divieto può essere consentito nelle serre, sotto controllo ufficiale, per l’irrigazione e l’irrorazione delle piante di pomodoro e di altre piante ospiti destinate al consumo finale e alla trasformazione, a condizione che le acque siano disinfettate con metodi appropriati o risultino indenni dall’organismo nocivo a seguito di campionamento e prove intensivi.».
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