Art. 2 · Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano

Art. 2

Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano

In vigore dal 4 ott 2024
Elenco dei paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinati animali e prodotti di origine animale destinati al consumo umano 1.   I paesi terzi o loro regioni in cui, per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale destinati all’esportazione nell’Unione, sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2023/905 sono contrassegnati con una «X», in corrispondenza delle specie o dei prodotti interessati, nell’allegato del presente regolamento. 2.   I paesi terzi o loro regioni che, per la produzione di prodotti destinati all’esportazione nell’Unione, intendono trasformare solo animali o prodotti di origine animale originari di Stati membri o di altri paesi terzi elencati nell’allegato a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono contrassegnati con un «Δ», in corrispondenza delle specie o dei prodotti interessati, nell’allegato.
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