Art. 8 · Procedure atte a garantire un trattamento coerente dei reclami

Art. 8

Procedure atte a garantire un trattamento coerente dei reclami

In vigore dal 1 ott 2024
Procedure atte a garantire un trattamento coerente dei reclami I prestatori di servizi per le cripto-attività analizzano su base continuativa i dati relativi al trattamento dei reclami. Tali dati comprendono tutti gli elementi seguenti: a) il tempo medio di trattamento, per il periodo pertinente considerato, per ciascuna fase della procedura di trattamento dei reclami, compresi la conferma di ricevimento, l’esame e i tempi di risposta; b) il numero di reclami ricevuti, per il periodo pertinente considerato, e per ciascuna fase della procedura di trattamento dei reclami, il numero di reclami in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività non ha rispettato i termini massimi stabiliti nella procedura di trattamento dei reclami; c) le categorie degli argomenti cui si riferiscono i reclami; d) gli esiti degli esami.
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