Art. 8
Procedure atte a garantire un trattamento coerente dei reclami
In vigore dal 1 ott 2024
Procedure atte a garantire un trattamento coerente dei reclami
I prestatori di servizi per le cripto-attività analizzano su base continuativa i dati relativi al trattamento dei reclami. Tali dati comprendono tutti gli elementi seguenti:
a)
il tempo medio di trattamento, per il periodo pertinente considerato, per ciascuna fase della procedura di trattamento dei reclami, compresi la conferma di ricevimento, l’esame e i tempi di risposta;
b)
il numero di reclami ricevuti, per il periodo pertinente considerato, e per ciascuna fase della procedura di trattamento dei reclami, il numero di reclami in cui il prestatore di servizi per le cripto-attività non ha rispettato i termini massimi stabiliti nella procedura di trattamento dei reclami;
c)
le categorie degli argomenti cui si riferiscono i reclami;
d)
gli esiti degli esami.
Storico versioni
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