Art. 2 · Disposizioni transitorie

Art. 2

Disposizioni transitorie

In vigore dal 30 set 2024
Disposizioni transitorie I prodotti vitivinicoli ottenuti prima della data di applicazione del presente regolamento in conformità delle norme vigenti prima di tale data possono essere immessi in libera pratica per il consumo umano fino a esaurimento delle scorte.
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