Art. 2
Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201
In vigore dal 26 set 2024
Rettifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è così rettificato:
(1)
all’articolo 32, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Tali controlli sono effettuati almeno presso i luoghi, compresi strade, porti e aeroporti, in cui le piante specificate sono spostate da zone infette a zone cuscinetto o altre parti del territorio dell’Unione.»;
(2)
all’allegato II, nell’elenco «Piante specificate sensibili alla Xylella fastidiosa sottospecie multiplex», la voce «Salvia apiana Jeps.» è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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