Art. 6
Pagamenti
In vigore dal 26 set 2024
Pagamenti
1. Previa approvazione da parte della Commissione della proposta dello Stato membro, allo Stato membro è versato un prefinanziamento pari al 100 % del contributo forfettario unico approvato.
2. Il prefinanziamento è liquidato al momento del pagamento finale solo se la Commissione è soddisfatta dell’istituzione operativa della RISA da parte dello Stato membro e approva la relazione finale sull’attuazione che dimostra l’istituzione operativa della RISA.
3. Al momento del pagamento finale o in seguito, la Commissione può ridurre il contributo finanziario di uno Stato membro se quest’ultimo ha violato gli obblighi che gli incombono a norma del presente regolamento, ad esempio in caso di attuazione inadeguata, mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, presentazione di informazioni false, mancata comunicazione delle informazioni richieste, errori sostanziali, irregolarità o frodi.
4. L’importo della riduzione sarà calcolato proporzionalmente alla gravità e alla durata degli errori, delle irregolarità, delle frodi o delle violazioni degli obblighi, applicando un tasso di riduzione individuale al contributo finanziario dell’Unione approvato. La Commissione si riserva il diritto di recuperare gli importi indebitamente versati.
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