Art. 7 · Procedure per l’invio e il trattamento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

Art. 7

Procedure per l’invio e il trattamento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

In vigore dal 24 set 2024
Procedure per l’invio e il trattamento di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni 1.   L’autorità richiedente e l’autorità interpellata comunicano utilizzando i mezzi più opportuni, tenendo debitamente conto di quanto segue: a) le questioni connesse alla riservatezza; b) i tempi di trasmissione; c) il volume del materiale da trasmettere; d) la facilità di accesso alle informazioni da parte dell’autorità richiedente. L’autorità richiedente risponde prontamente alle richieste di chiarimento dell’autorità interpellata. 2.   Qualora non sia possibile fornire una risposta entro la data o l’intervallo di tempo previsti di cui all’, paragrafo 1, l’autorità interpellata comunica all’autorità richiedente una nuova data prevista o un nuovo intervallo di tempo previsto, con una spiegazione dei motivi del ritardo, avvalendosi dello stesso mezzo utilizzato per confermare il ricevimento della richiesta. 3.   L’autorità interpellata e l’autorità richiedente collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell’esecuzione della richiesta.
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