Art. 6
Richiesta urgente di cooperazione o di scambio di informazioni
In vigore dal 24 set 2024
Richiesta urgente di cooperazione o di scambio di informazioni
1. In deroga agli , la procedura di cui al presente articolo si applica alle richieste urgenti di cooperazione o di scambio di informazioni.
2. L’autorità richiedente specifica in modo chiaro i motivi dell’urgenza della richiesta, utilizzando il formulario di cui all’allegato I.
3. In deroga al paragrafo 2, l’autorità richiedente può inizialmente comunicare le informazioni in forma orale se ciò è giustificato dalle circostanze concrete che l’hanno portata a presentare la richiesta. Tale comunicazione in forma orale è successivamente confermata per iscritto e trasmessa all’autorità interpellata senza indebito ritardo, utilizzando il formulario di cui all’allegato I, se non diversamente concordato con l’autorità interpellata.
4. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento di una richiesta urgente di cooperazione o di scambio di informazioni l’autorità interpellata invia la conferma di ricevimento tramite posta o mezzo elettronico al punto di contatto designato a norma dell’, salvo se diversamente indicato nella richiesta, utilizzando il formulario di cui all’allegato II.
5. Se non riconosce l’urgenza della richiesta, l’autorità interpellata ne dà comunicazione all’autorità richiedente nel contesto della conferma di ricevimento, esponendone i motivi in modo chiaro e utilizzando il formulario di cui all’allegato II. In tal caso la richiesta non è trattata come una richiesta urgente di cooperazione o di scambio di informazioni.
6. Se rifiuta di dare seguito, in tutto o in parte, a una richiesta urgente di cooperazione o di scambio di informazioni, l’autorità interpellata informa quanto prima l’autorità richiedente della sua decisione per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico, indicando i motivi di rifiuto di cui all’articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114 invocati.
7. L’autorità interpellata fornisce una risposta precisa e completa il prima possibile e comunque entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La risposta è fornita per iscritto, tramite posta o mezzo elettronico, utilizzando il formulario di cui all’allegato III, se non diversamente concordato con l’autorità richiedente.
8. Qualora non sia in grado di fornire all’autorità richiedente una risposta precisa e completa entro 10 giorni lavorativi, l’autorità interpellata, in deroga al paragrafo 7, fornisce entro tale termine una risposta parziale. In tal caso l’autorità interpellata fornisce una risposta precisa e completa entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta iniziale. Qualora non sia in grado di raccogliere tutte le informazioni necessarie entro tale termine, l’autorità interpellata fornisce all’autorità richiedente una spiegazione delle pertinenti limitazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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