Art. 6 · Procedure per l’invio, il trattamento e la risposta in relazione a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

Art. 6

Procedure per l’invio, il trattamento e la risposta in relazione a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni

In vigore dal 24 set 2024
Procedure per l’invio, il trattamento e la risposta in relazione a una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni 1.   L’organismo mittente e l’organismo ricevente provvedono affinché la richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni sia trattata quanto prima. Essi collaborano per risolvere le eventuali difficoltà che possono emergere nell’esecuzione della richiesta. 2.   Se l’organismo mittente allega alla richiesta di cooperazione e di scambio di informazioni qualsiasi documento o materiale giustificativo a norma dell’, paragrafo 2, lettera a), e se tale documento o materiale giustificativo non è redatto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell’organismo ricevente, l’organismo mittente fornisce anche una traduzione di tale documento o materiale giustificativo o una sintesi dello stesso in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale. 3.   Se ritiene che siano necessari chiarimenti su una notifica o una richiesta presentata a norma dell’, l’organismo ricevente chiede ulteriori chiarimenti tempestivamente e con qualsiasi mezzo. 4.   L’organismo mittente risponde prontamente alle richieste di chiarimento dell’organismo ricevente. 5.   Per rispondere a una richiesta presentata a norma dell’, l’organismo ricevente: a) utilizza il formulario di cui all’allegato III; b) prende tutte le misure ragionevoli per fornire la cooperazione o le informazioni richieste; c) agisce senza indugio e in maniera da assicurare che i provvedimenti regolatori necessari possano essere attuati rapidamente tenendo conto della complessità della richiesta in questione e dell’eventuale necessità di far intervenire terze parti. 6.   Se del caso, l’organismo ricevente aggiorna regolarmente l’organismo mittente sui progressi compiuti in merito alla richiesta in corso, in particolare in caso di revisione delle previsioni sulla data di risposta. 7.   Laddove venga a conoscenza di circostanze che possono comportare un differimento superiore a 10 giorni lavorativi della data prevista o del termine previsto per la risposta di cui all’, paragrafo 1, l’organismo ricevente ne informa l’organismo mittente senza indebito ritardo. 8.   Qualora la richiesta giustifichi una cooperazione più stretta tra l’organismo mittente e l’organismo ricevente o sia stata contrassegnata come urgente, gli organismi concordano la frequenza e i mezzi di tale cooperazione più stretta.
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