Art. 5 · Conferma di ricevimento delle notifiche e delle richieste

Art. 5

Conferma di ricevimento delle notifiche e delle richieste

In vigore dal 24 set 2024
Conferma di ricevimento delle notifiche e delle richieste 1.   L’organismo ricevente invia all’organismo mittente una conferma di ricevimento non appena possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della notifica o della richiesta effettuata a norma dell’, utilizzando il formulario di cui all’allegato II e, se possibile, indica una data prevista per la risposta. 2.   Qualora non sia possibile indicare una data prevista per la risposta, l’organismo ricevente indica la frequenza con cui aggiornerà l’organismo mittente.
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