Art. 4 · Notifiche e richieste di informazioni o di cooperazione

Art. 4

Notifiche e richieste di informazioni o di cooperazione

In vigore dal 24 set 2024
Notifiche e richieste di informazioni o di cooperazione 1.   Le notifiche e le richieste di informazioni o di cooperazione sono presentate per iscritto tramite posta o mezzo elettronico, utilizzando il formulario di cui all’allegato I. Quando presentano una richiesta di informazioni o di cooperazione a norma dell’articolo 96 del regolamento (UE) 2023/1114, un’autorità competente, l’ESMA o l’ABE utilizzano il formulario standard di cui all’allegato I del presente regolamento. L’organismo mittente invia la notifica o la richiesta al punto di contatto designato a norma dell’. 2.   Quando presenta una richiesta di informazioni o di cooperazione, l’organismo mittente: a) può allegare alla richiesta qualsiasi documento o materiale giustificativo ritenuto necessario per motivarla; b) può, in casi urgenti, presentare la richiesta in forma orale, ma tale richiesta orale è successivamente confermata per iscritto senza indebito ritardo.
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