Art. 3 · Mezzi di comunicazione

Art. 3

Mezzi di comunicazione

In vigore dal 24 set 2024
Mezzi di comunicazione 1.   Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni in conformità dell’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, le autorità competenti, l’ESMA e l’ABE comunicano per iscritto tramite posta o mezzo elettronico, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento. 2.   Nel determinare i mezzi di comunicazione più appropriati in casi particolari, le autorità competenti, l’ESMA e l’ABE tengono debitamente conto di quanto segue: a) le questioni connesse alla riservatezza; b) i tempi di trasmissione necessari; c) il volume della documentazione da trasmettere; d) la facilità di accesso alle informazioni oggetto di scambio. 3.   I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 1 assicurano la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni durante la trasmissione.
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