Art. 3
Mezzi di comunicazione
In vigore dal 24 set 2024
Mezzi di comunicazione
1. Ai fini della cooperazione e dello scambio di informazioni in conformità dell’articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, le autorità competenti, l’ESMA e l’ABE comunicano per iscritto tramite posta o mezzo elettronico, salvo altrimenti disposto nel presente regolamento.
2. Nel determinare i mezzi di comunicazione più appropriati in casi particolari, le autorità competenti, l’ESMA e l’ABE tengono debitamente conto di quanto segue:
a)
le questioni connesse alla riservatezza;
b)
i tempi di trasmissione necessari;
c)
il volume della documentazione da trasmettere;
d)
la facilità di accesso alle informazioni oggetto di scambio.
3. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo 1 assicurano la completezza, l’integrità e la riservatezza delle informazioni durante la trasmissione.
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