Art. 10 · Vincoli e usi ammissibili delle informazioni

Art. 10

Vincoli e usi ammissibili delle informazioni

In vigore dal 24 set 2024
Vincoli e usi ammissibili delle informazioni 1.   L’organismo ricevente non divulga l’esistenza e il contenuto di una richiesta di cooperazione o di scambio di informazioni a norma dell’articolo 96 del regolamento (UE) 2023/1114, a meno che l’organismo mittente abbia dato il suo esplicito assenso a tale divulgazione. Qualora non venga dato tale assenso e non sia ragionevolmente possibile dare seguito alla richiesta senza divulgarne l’esistenza o il contenuto, l’organismo mittente ritira o sospende la propria richiesta fino a quando non sarà in grado di dare l’assenso alla divulgazione. 2.   Le informazioni ricevute che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono utilizzate dall’organismo mittente esclusivamente per lo svolgimento dei suoi compiti e l’esercizio delle sue funzioni o al fine di assicurare l’osservanza o il controllo dell’osservanza del regolamento (UE) 2023/1114, in particolare per l’avvio o lo svolgimento di procedimenti penali, amministrativi, civili o disciplinari risultanti da una violazione del regolamento (UE) 2023/1114 o per l’assistenza negli stessi procedimenti.
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