Art. 96 · Risorse proprie

Art. 96

Risorse proprie

In vigore dal 23 set 2024
Risorse proprie 1.   Le entrate costituite dalle risorse proprie di cui alla decisione (UE, Euratom) 2020/2053 sono oggetto di una previsione iscritta nel bilancio ed espressa in euro. Le risorse proprie corrispondenti sono messe a disposizione conformemente ai regolamenti (UE, Euratom) n. 609/2014 e (UE, Euratom) 2021/770. 2.   L’ordinatore stabilisce uno scadenzario di previsione della messa a disposizione della Commissione delle risorse proprie definite nella decisione (UE, Euratom) 2020/2053. L’accertamento e la riscossione delle risorse proprie si effettuano secondo la normativa d’attuazione di detta decisione. A fini contabili, l’ordinatore emette un ordine di riscossione per i crediti e i debiti iscritti sul conto relativo alle risorse proprie di cui ai regolamenti (UE, Euratom) n. 609/2014 e (UE, Euratom) 2021/770.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2509:oj#art-96