Art. 94
Disposizioni relative ai contabili
In vigore dal 23 set 2024
Disposizioni relative ai contabili
Il contabile è responsabile disciplinarmente e civilmente alle condizioni e secondo le procedure di cui allo statuto. Il contabile può rispondere, in particolare, nelle fattispecie seguenti:
a)
perdita o deterioramento di fondi, valori o documenti che ha in custodia;
b)
indebita modificazione di conti bancari o di conti correnti postali;
c)
recuperi o pagamenti non conformi ai corrispondenti ordini di riscossione o di pagamento;
d)
mancato incasso di entrate dovute.
Storico versioni
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