Art. 91 · Responsabilità degli agenti finanziari in caso di attività illecita, frode o corruzione

Art. 91

Responsabilità degli agenti finanziari in caso di attività illecita, frode o corruzione

In vigore dal 23 set 2024
Responsabilità degli agenti finanziari in caso di attività illecita, frode o corruzione 1.   Il presente capo fa salva l’eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all’, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell’Unione e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell’Unione o degli Stati membri. 2.   Fatti salvi gli del presente regolamento, ogni ordinatore responsabile, contabile o amministratore degli anticipi è responsabile sotto il profilo disciplinare e patrimoniale in conformità delle condizioni di cui allo statuto o, per quanto riguarda il personale impiegato dalla Commissione nel settore degli aiuti per la gestione delle crisi e le operazioni di aiuto umanitario di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, in conformità delle condizioni di cui al contratto di lavoro. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell’Unione, sono aditi le autorità e gli organismi designati dalla legislazione vigente, in particolare l’OLAF.
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