Art. 90 · Revoca della delega dei poteri e sospensione dalle funzioni degli agenti finanziari

Art. 90

Revoca della delega dei poteri e sospensione dalle funzioni degli agenti finanziari

In vigore dal 23 set 2024
Revoca della delega dei poteri e sospensione dalle funzioni degli agenti finanziari 1.   Le autorità che hanno nominato gli ordinatori responsabili possono revocare in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, la delega o la sottodelega a essi conferita. 2.   Le autorità che hanno nominato il contabile o l’amministratore degli anticipi possono sospendere l’uno o l’altro, o entrambi, in qualsiasi momento, temporaneamente o definitivamente, dalle loro funzioni. 3.   I paragrafi 1 e 2 fanno salve eventuali misure disciplinari adottate rispetto agli agenti finanziari di cui a tali paragrafi.
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