Art. 88 · Creazione di casse di anticipi

Art. 88

Creazione di casse di anticipi

In vigore dal 23 set 2024
Creazione di casse di anticipi 1.   La creazione di una cassa di anticipi e la nomina di un amministratore degli anticipi sono oggetto di una decisione del contabile dell’istituzione dell’Unione in cui sono specificate le condizioni di funzionamento e di utilizzo della cassa di anticipi. 2.   Possono essere create casse di anticipi per il pagamento di spese per le quali, a causa del carattere limitato degli importi da pagare, risulta materialmente impossibile o inefficiente effettuare le operazioni di pagamento in linea con le norme generali sulle operazioni di spesa. L’importo massimo che in tali casi può essere pagato dall’amministratore degli anticipi è stabilito dal contabile per ciascun tipo di spesa nella decisione di cui al paragrafo 1. Possono essere create casse di anticipi anche per l’incasso entrate. Nell’ambito degli aiuti per la gestione delle crisi e per le operazioni di aiuto umanitario, si possono utilizzare le casse di anticipi senza limite di importo per un determinato periodo di tempo, previa debita giustificazione, rispettando il livello di stanziamenti di pagamento deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio per la corrispondente linea di bilancio per l’esercizio finanziario in corso e conformemente alle norme interne della Commissione. Nelle delegazioni dell’Unione, le casse di anticipi possono inoltre essere utilizzate per eseguire pagamenti in linea con le norme generali sulle operazioni di spesa di importi limitati a 60 000 EUR per ciascuna voce di spesa se, alla luce della normativa locale vigente, tale uso è efficiente ed efficace. Qualora siano necessarie per il pagamento di spese sia dalla sezione del bilancio relativa alla Commissione che al SEAE, esse sono create come casse di anticipi distinte.
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