Art. 59
Esecuzione del bilancio da parte di istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione
In vigore dal 23 set 2024
Esecuzione del bilancio da parte di istituzioni dell’Unione diverse dalla Commissione
1. La Commissione riconosce alle altre istituzioni dell’Unione i poteri necessari all’esecuzione delle rispettive sezioni del bilancio.
2. Al fine di agevolare l’esecuzione dei rispettivi stanziamenti, le istituzioni dell’Unione possono concludere tra loro accordi sul livello dei servizi stabilendo le condizioni che disciplinano la prestazione di servizi, la fornitura di prodotti, l’esecuzione di lavori o di appalti immobiliari.
Tali accordi consentono lo storno di stanziamenti o il recupero dei costi derivanti dalla loro esecuzione.
3. Gli accordi sul livello dei servizi di cui al paragrafo 2 possono essere conclusi anche tra i servizi delle istituzioni dell’Unione, gli organismi dell’Unione, gli uffici europei, gli organismi o le persone incaricati di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V TUE e l’Ufficio del segretario generale del Consiglio superiore delle scuole europee. La Commissione e le altre istituzioni dell’Unione riferiscono periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli accordi sul livello dei servizi conclusi con altre istituzioni dell’Unione.
Storico versioni
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