Art. 43
Obblighi degli Stati membri risultanti dall’adozione del bilancio
In vigore dal 23 set 2024
Obblighi degli Stati membri risultanti dall’adozione del bilancio
1. Il presidente del Parlamento europeo constata che il bilancio è definitivamente adottato secondo la procedura di cui all’articolo 314, paragrafo 9, TFUE e all’articolo 106 bis del trattato Euratom.
2. La constatazione dell’adozione definitiva del bilancio comporta, a decorrere dal 1o gennaio dell’esercizio successivo, o dalla data della constatazione dell’adozione definitiva del bilancio, se questa è posteriore al 1o gennaio, l’obbligo per ciascuno Stato membro di versare all’Unione gli importi dovuti, come specificato nei regolamenti (UE, Euratom) n. 609/2014 e (UE, Euratom) 2021/770.
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