Art. 4
Periodi di tempo, date e termini
In vigore dal 23 set 2024
Periodi di tempo, date e termini
Salvo che sia altrimenti disposto nel presente regolamento, ai termini fissati dal presente regolamento si applica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (39).
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