Art. 32 · Storni oggetto di disposizioni particolari

Art. 32

Storni oggetto di disposizioni particolari

In vigore dal 23 set 2024
Storni oggetto di disposizioni particolari 1.   Gli stanziamenti corrispondenti a entrate con destinazione specifica possono essere oggetto di storno solo a condizione che tali entrate conservino la loro destinazione. 2.   Le decisioni sugli storni destinati a consentire l’impiego della riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 sono adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione. Ai fini del presente paragrafo si applica la procedura di cui all’, paragrafi 3 e 4. Se il Parlamento europeo e il Consiglio non approvano la proposta della Commissione e se non possono raggiungere una posizione comune, essi si astengono dal deliberare sul tale proposta. Le proposte di storno dalla riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza per l’assistenza a norma dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 sono corredate di documenti giustificativi adeguati e dettagliati che presentino: a) le informazioni più recenti disponibili sull’esecuzione degli stanziamenti e sulle previsioni del fabbisogno sino a fine esercizio per la linea di bilancio alla quale lo storno è destinato; b) l’esame delle possibilità di riassegnazione degli stanziamenti.
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