Art. 277
Disposizioni transitorie
In vigore dal 23 set 2024
Disposizioni transitorie
1. Fatte salve le norme settoriali e l’applicazione volontaria - e in conformità del paragrafo 2 del presente articolo - gli obblighi di cui all’, paragrafo 8, all’, all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 5, relativi all’applicazione del sistema di individuazione precoce e di esclusione alla gestione concorrente e alla gestione diretta nei casi in cui il bilancio è eseguito a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), con gli Stati membri, si applicano soltanto ai programmi adottati o finanziati a decorrere dal 1o gennaio 2028.
2. Fatte salve le norme settoriali e l’applicazione volontaria, il sistema di individuazione precoce e di esclusione non si applica al regolamento (UE) 2021/241.
3. Gli impegni giuridici relativi alle sovvenzioni che eseguono il bilancio nell’ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 possono continuare ad assumere la forma di decisioni di sovvenzione. Le disposizioni del titolo VIII applicabili alle convenzioni di sovvenzione si applicano, mutatis mutandis, alle decisioni di sovvenzione.
4. I regolamenti (UE, Euratom) n. 966/2012 e (UE, Euratom) 2018/1046 e il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 continuano ad applicarsi agli impegni giuridici assunti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento. Le attuali valutazioni per pilastro, i modelli esistenti di accordo di contributo e i vigenti accordi quadro di partenariato finanziario possono continuare ad applicarsi e, se del caso, sono soggetti a riesame.
5. L’obbligo di cui all’, paragrafo 2, lettera d), e paragrafo 6 , per quanto riguarda la concessione dell’accesso ai dati sui destinatari dei fondi e sui loro titolari effettivi si applicano soltanto ai programmi adottati nell’ambito dei quadri finanziari pluriennali post 2027 e da essi finanziati.
6. L’, paragrafo 4, terzo comma, e paragrafo 6, si applicano soltanto ai programmi adottati nell’ambito dei quadri finanziari pluriennali post 2027 e da essi finanziati.
7. I termini di cui all’, paragrafi 1, 2 e 5, del presente regolamento si applicano a decorrere dai conti dell’esercizio 2026. I termini di cui all’ del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 continuano ad applicarsi fino ad allora.
8. Le deroghe all’obbligo di fornire una autocertificazione in caso di domande di sovvenzioni di valore molto modesto, di cui all’, paragrafo 1, sesto comma, e all’, paragrafo 1, lettera b), secondo comma, si applicano alle procedure di attribuzione di sovvenzioni finanziate nell’ambito dei quadri finanziari pluriennali post-2027.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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