Art. 272 · Disposizioni specifiche riguardanti i progetti immobiliari

Art. 272

Disposizioni specifiche riguardanti i progetti immobiliari

In vigore dal 23 set 2024
Disposizioni specifiche riguardanti i progetti immobiliari 1.   Entro il 1o giugno di ogni anno ogni istituzione dell’Unione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio un documento di lavoro sulla sua politica immobiliare che include le seguenti informazioni: a) per ogni edificio, la spesa e la superficie coperte dagli stanziamenti delle linee di bilancio corrispondenti. La spesa comprende i costi di sistemazione degli edifici, ma non le altre spese; b) la prevedibile evoluzione della programmazione globale della superficie, tenendo conto delle tendenze del telelavoro, e delle ubicazioni per gli anni successivi, con una descrizione dei progetti immobiliari in fase di progettazione già identificati e una valutazione dell’evoluzione del mercato immobiliare nell’area circostante l’ubicazione del progetto che comporta costi aggiuntivi; c) le condizioni e i costi definitivi, nonché le informazioni utili per quanto riguarda la realizzazione di nuovi progetti immobiliari già presentati al Parlamento europeo e al Consiglio secondo la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3 e non inclusi nei documenti di lavoro dell’anno precedente. La Commissione fornisce tali informazioni nell’ambito dei documenti di lavoro acclusi al progetto di bilancio di cui all’, paragrafo 3. 2.   Per qualsiasi progetto immobiliare che possa comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio, l’istituzione dell’Unione interessata informa quanto prima, e in ogni caso prima che abbia luogo qualsiasi indagine del mercato locale, nel caso di appalti immobiliari, o prima della pubblicazione dei bandi di gara, nel caso di lavori di costruzione, il Parlamento europeo e il Consiglio della superficie immobiliare necessaria, dei motivi per cui è necessaria e del programma provvisorio. 3.   Per qualsiasi progetto immobiliare che possa comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio, l’istituzione dell’Unione interessata presenta al Parlamento europeo e al Consiglio il progetto immobiliare, segnatamente una stima dettagliata dei costi, indicando in particolare quelli legati a eventuali lavori necessari per il miglioramento dell’efficienza energetica, e il finanziamento previsto, compreso l’eventuale ricorso alle entrate con destinazione specifica interne di cui all’, paragrafo 3, lettera e), nonché un elenco dei progetti di contratto destinati a essere utilizzati, e ne chiede l’approvazione prima della conclusione dei contratti. Su richiesta dell’istituzione dell’Unione interessata, i documenti presentati concernenti il progetto immobiliare sono trattati in via riservata. Salvo nei casi di forza maggiore di cui al paragrafo 4, il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di quattro settimane, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non adotti una decisione contraria alla proposta entro tale periodo. Se durante tale periodo di quattro settimane il Parlamento europeo e/o il Consiglio avanzano obiezioni, esso è prorogato per una volta di due settimane. Se il Parlamento europeo e/o il Consiglio adottano una decisione contraria al progetto immobiliare, l’istituzione dell’Unione interessata ritira la proposta e può presentarne una nuova. 4.   In casi di forza maggiore, per i quali sono fornite debite motivazioni, le informazioni di cui al paragrafo 2 possono essere presentate unitamente al progetto immobiliare. Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sul progetto immobiliare entro due settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni. Il progetto immobiliare si considera approvato alla scadenza del termine di due settimane, a meno che il Parlamento europeo e/o il Consiglio non adottino una decisione contraria alla proposta entro tale periodo. 5.   Sono considerati progetti immobiliari che possono comportare conseguenze finanziarie significative per il bilancio: a) l’acquisto di terreni; b) l’acquisto, la vendita, il rinnovamento strutturale, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbini tali elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo di importo superiore a 3 000 000 EUR; c) l’acquisto, il rinnovamento strutturale, la costruzione di edifici o qualsiasi progetto che abbini detti elementi da realizzarsi durante lo stesso periodo di importo superiore a 2 000 000 EUR, nel caso in cui detto prezzo rappresenti più del 110 % del prezzo locale di beni immobili analoghi valutato da un esperto indipendente; d) la vendita di terreni o edifici nel caso in cui il prezzo rappresenti meno del 90 % del prezzo locale di beni immobili analoghi valutato da un esperto indipendente; e) qualsiasi nuovo appalto immobiliare, inclusi l’usufrutto, i contratti di locazione a lungo termine e il rinnovo di appalti immobiliari esistenti a condizioni meno favorevoli non rientrante nella lettera b) e avente un costo annuale di almeno 750 000 EUR; f) la proroga o il rinnovo di appalti immobiliari esistenti, inclusi l’usufrutto e i contratti di locazione a lungo termine, a condizioni identiche o più favorevoli e aventi un costo annuale di almeno 3 000 000 EUR. Il presente paragrafo si applica anche ai progetti immobiliari di natura interistituzionale nonché alle delegazioni dell’Unione. Le soglie di cui al primo comma, lettere da b) a f), comprendono i costi di sistemazione dell’edificio. Per i contratti di locazione e di usufrutto, tali soglie tengono conto dei costi di sistemazione dell’edificio, ma non delle altre spese. 6.   Fatto salvo l’, e in casi debitamente giustificati, un progetto di acquisizione o di rinnovamento strutturale di un edificio può essere finanziato mediante un prestito previa approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio. I prestiti sono contratti e rimborsati conformemente al principio della sana gestione finanziaria e tenendo in debita considerazione gli interessi finanziari dell’Unione. Se l’istituzione dell’Unione propone di finanziare l’acquisto o il rinnovamento strutturale mediante un prestito, il piano finanziario che deve essere presentato, unitamente alla richiesta di approvazione preventiva dell’istituzione dell’Unione interessata, precisa in particolare il livello massimo del finanziamento, il periodo di finanziamento, il tipo di finanziamento, le condizioni finanziarie e i risparmi ottenuti rispetto ad altri tipi di condizioni contrattuali. I documenti presentati relativi ai progetti di rinnovamento strutturale contengono elementi indicanti i risparmi stimati relativi al consumo energetico, ai costi operativi o al miglioramento delle prestazioni ambientali. Il Parlamento europeo e il Consiglio si pronunciano sulla richiesta di approvazione preventiva entro un periodo di quattro settimane dal suo ricevimento da parte delle due istituzioni, prorogabile per una volta di due settimane. L’acquisto o il rinnovamento strutturale finanziati tramite un prestito sono da considerarsi respinti se il Parlamento europeo e il Consiglio non li approvano esplicitamente entro tale termine.
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