Art. 246 · Spese per i membri e il personale delle istituzioni dell’Unione

Art. 246

Spese per i membri e il personale delle istituzioni dell’Unione

In vigore dal 23 set 2024
Spese per i membri e il personale delle istituzioni dell’Unione Le istituzioni dell’Unione possono pagare le spese per i membri e il personale delle istituzioni dell’Unione, compresi i contributi alle associazioni dei deputati ed ex deputati del Parlamento europeo, e i contributi alle scuole europee.
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