Art. 240 · Contributi dell’Unione a iniziative globali

Art. 240

Contributi dell’Unione a iniziative globali

In vigore dal 23 set 2024
Contributi dell’Unione a iniziative globali 1.   Al fine di coordinare adeguatamente le azioni con più partner per affrontare le sfide globali, l’Unione può apportare contributi sotto forma di finanziamenti non collegati ai costi destinati a iniziative globali finanziate in comune da una pluralità di donatori quando queste sostengono il conseguimento di obiettivi delle politiche dell’Unione e qualora altri strumenti di esecuzione del bilancio non siano sufficienti a conseguire tali obiettivi. Ove possibile e opportuno, la Commissione aderisce a qualsiasi consiglio direttivo o comitato direttivo equivalente. 2.   Prima di qualsiasi decisione di contribuire a un’iniziativa globale e il prima possibile, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all’importo del contributo all’iniziativa globale a norma del pertinente atto di base, spiegando i motivi e l’opportunità del contributo, compreso il modo in cui quest’ultimo darà visibilità all’Unione attraverso il finanziamento dell’Unione. 3.   Tenendo conto della natura del finanziamento dell’Unione, i contributi dell’Unione a iniziative globali sono soggetti alle condizioni seguenti: a) il contributo dell’Unione è un contributo minoritario all’iniziativa, tenendo conto dell’importo globale apportato all’iniziativa al momento del contributo; b) il contributo dell’Unione è trattato su un piano di parità con i contributi di donatori di entità analoga e, qualora anche uno o più Stati membri contribuiscano all’iniziativa, il contributo dell’Unione beneficia di un livello di tutela non meno favorevole di quello accordato al contributo o ai contributi di tale Stato membro o di tali Stati membri; c) vi è un’adeguata comunicazione dei risultati conseguiti dall’iniziativa, anche attraverso indicatori di realizzazione e di impatto pertinenti; d) l’iniziativa opera secondo norme che garantiscono la sana gestione finanziaria, la trasparenza, la non discriminazione e la parità di trattamento nell’uso dei fondi dell’Unione conformemente al principio di proporzionalità; e) vi sono sistemi interni ed esterni adeguati per prevenire e combattere le irregolarità e le frodi nonché per riferire a intervalli regolari in merito al funzionamento di tali sistemi e vi sono norme adeguate per il recupero di fondi da parte dell’iniziativa, compreso l’uso di tali fondi per la stessa iniziativa. Nell’evenienza di sospetti casi di gravi irregolarità quali frode, corruzione o conflitto d’interessi, l’ordinatore responsabile, l’EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata a norma del regolamento (UE) 2017/1939, l’OLAF, le autorità di audit della Commissione e la Corte dei conti, in virtù delle norme dell’iniziativa, ricevono le informazioni pertinenti ed effettuano missioni congiunte di audit, di controllo o di indagine con l’organismo in questione nell’ambito dell’iniziativa, in linea con l’. 4.   Nella decisione di finanziamento per contribuire all’iniziativa è inserita una giustificazione riguardante le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma. 5.   La procedura di cui all’, paragrafo 6, si applica mutatis mutandis al contributo dell’Unione all’iniziativa globale.
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