Art. 237 · Selezione degli organismi o degli esperti esterni di audit

Art. 237

Selezione degli organismi o degli esperti esterni di audit

In vigore dal 23 set 2024
Selezione degli organismi o degli esperti esterni di audit Gli organismi o gli esperti esterni indipendenti di audit di cui all’ del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 sono selezionati mediante una procedura di appalto. La durata del contratto non può superare i cinque anni. Dopo due contratti consecutivi si ritiene che sussista un conflitto d’interessi che potrebbe influire negativamente sullo svolgimento dell’audit.
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