Art. 236
Tenuta dei registri
In vigore dal 23 set 2024
Tenuta dei registri
1. I partiti politici europei tengono tutti i registri e i documenti giustificativi relativi al contributo per cinque anni a decorrere dall’ultimo pagamento relativo al contributo.
2. La documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi e alla definizione delle richieste derivanti dall’utilizzo del contributo o alle indagini dell’OLAF, se comunicata al destinatario, è conservata fintanto che tali audit, ricorsi, contenzioni, definizioni delle richieste o indagini siano stati conclusi.
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