Art. 235 · Controlli e sanzioni

Art. 235

Controlli e sanzioni

In vigore dal 23 set 2024
Controlli e sanzioni 1.   L’accordo di cui all’, paragrafo 8, prevede espressamente che il Parlamento europeo eserciti i suoi poteri di controllo dei documenti e dei locali e che l’OLAF e la Corte dei conti esercitino i rispettivi poteri e competenze, di cui all’, su tutti i partiti politici europei che hanno ricevuto fondi dell’Unione, nonché sui loro contraenti e subappaltatori. 2.   L’ordinatore responsabile può irrogare sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive in conformità degli del presente regolamento e dell’ del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014.
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