Art. 222 · Attuazione delle garanzie di bilancio

Art. 222

Attuazione delle garanzie di bilancio

In vigore dal 23 set 2024
Attuazione delle garanzie di bilancio 1.   Le garanzie di bilancio sono irrevocabili, incondizionate e su richiesta per le tipologie di operazioni coperte. 2.   Le garanzie di bilancio sono attuate a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera c), o, in casi eccezionali, a norma dell’, paragrafo 1, primo comma, lettera a). 3.   La garanzia di bilancio copre soltanto le operazioni di finanziamento e investimento che soddisfano le condizioni stabilite all’, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d). 4.   Le controparti contribuiscono con risorse proprie alle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio. 5.   La Commissione sottoscrive con la controparte un accordo di garanzia. La concessione della garanzia di bilancio è subordinata all’entrata in vigore dell’accordo di garanzia. 6.   Le controparti comunicano con cadenza annuale alla Commissione: a) una valutazione del rischio e le informazioni relative alla classificazione delle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio, nonché gli inadempimenti attesi; b) informazioni sull’obbligazione finanziaria in essere dell’Unione derivante dalla garanzia di bilancio, ripartita per singola operazione; c) il totale dei profitti o delle perdite derivanti dalle operazioni coperte dalla garanzia di bilancio.
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