Art. 213
Passività finanziaria dell’Unione
In vigore dal 23 set 2024
Passività finanziaria dell’Unione
1. La passività finanziaria e i pagamenti netti aggregati a titolo del bilancio non superano mai:
a)
per gli strumenti finanziari: l’importo dell’impegno di bilancio a essi corrispondente;
b)
per le garanzie di bilancio: l’importo della garanzia di bilancio autorizzato dall’atto di base;
c)
per l’assistenza finanziaria: l’importo massimo dei prestiti che la Commissione è abilitata ad assumere per finanziare l’assistenza finanziaria autorizzato dall’atto di base e i corrispondenti interessi.
2. Le garanzie di bilancio e l’assistenza finanziaria possono generare per l’Unione una passività potenziale che supera soltanto gli attivi finanziari previsti a copertura della passività finanziaria dell’Unione, ove previsto dall’atto di base che istituisce una garanzia di bilancio o un’assistenza finanziaria e alle condizioni ivi stabilite.
3. Ai fini della valutazione annuale di cui all’, le passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio o dall’assistenza finanziaria a carico del bilancio sono ritenute sostenibili se la loro evoluzione pluriennale prevista è compatibile con i limiti fissati dal regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale previsto all’articolo 312, paragrafo 2, TFUE e il massimale relativo agli stanziamenti annuali di pagamento di cui all’, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053.
Storico versioni
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