Art. 207 · Sostegno finanziario a terzi

Art. 207

Sostegno finanziario a terzi

In vigore dal 23 set 2024
Sostegno finanziario a terzi Quando l’attuazione di un’azione o di un programma di lavoro richiede un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario può fornirlo se le condizioni per tale fornitura sono definite nella convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza alcun margine discrezionale da parte del beneficiario. Il margine discrezionale non è considerato sussistere se la convenzione di sovvenzione specifica quanto segue: a) l’importo massimo del sostegno finanziario che può essere versato a terzi, che non è superiore a 60 000 EUR, e i criteri da applicare per determinare l’importo esatto; b) i diversi tipi di attività che possono beneficiare di tale sostegno finanziario, sulla base di un elenco tassativo; c) la definizione delle persone o delle categorie di persone che possono beneficiare di tale sostegno finanziario e i criteri per accordarlo. La soglia di cui al secondo comma, lettera a), può essere superata in caso di aiuto umanitario, operazioni di sostegno in emergenza, operazioni di protezione civile o aiuti per la gestione delle crisi oppure qualora sia altrimenti impossibile o eccessivamente difficile conseguire gli obiettivi delle azioni. L’ordinatore responsabile fornisce informazioni sui casi di cui al terzo paragrafo del presente articolo nella relazione annuale di attività di cui all’, paragrafo 9.
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