Art. 204 · Convenzione di sovvenzione

Art. 204

Convenzione di sovvenzione

In vigore dal 23 set 2024
Convenzione di sovvenzione 1.   Le sovvenzioni formano oggetto di una convenzione scritta. 2.   La convenzione di sovvenzione comprende almeno quanto segue: a) l’oggetto; b) il beneficiario; c) la durata, e precisamente: i) la data di entrata in vigore; ii) la data di inizio e la durata dell’azione o dell’esercizio cui la sovvenzione si riferisce; d) la descrizione dell’azione o, per una sovvenzione di funzionamento, del programma di lavoro, insieme alla descrizione dei risultati attesi; e) l’importo massimo del finanziamento dell’Unione espresso in euro, il bilancio di previsione dell’azione o del programma di lavoro e la forma della sovvenzione; f) le norme in materia di presentazione di relazioni e pagamenti e le norme in materia di appalti di cui all’; g) l’accettazione da parte del beneficiario degli obblighi di cui all’; h) le disposizioni in materia di visibilità dell’intervento finanziario dell’Unione, tranne in casi debitamente motivati in cui la pubblicità non sia possibile ovvero opportuna; i) la precisazione che il diritto applicabile è il diritto dell’Unione, integrato, se necessario, dal diritto nazionale indicato nella convenzione di sovvenzione. Le convenzioni di sovvenzione concluse con organizzazioni internazionali possono prevedere deroghe; j) il giudice o il tribunale arbitrale competente per le controversie. 3.   Gli obblighi pecuniari di entità o persone diverse dagli Stati membri derivanti dall’esecuzione di una convenzione di sovvenzione hanno carattere esecutivo in conformità dell’, paragrafo 2. 4.   Le modifiche delle convenzioni di sovvenzione non hanno per scopo o per effetto l’introduzione di variazioni che possano rimettere in discussione la decisione di attribuzione della sovvenzione o violare il principio della parità di trattamento dei richiedenti.
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