Art. 187
Valutazione periodica degli importi forfettari, dei costi unitari o dei tassi forfettari
In vigore dal 23 set 2024
Valutazione periodica degli importi forfettari, dei costi unitari o dei tassi forfettari
Il metodo di determinazione degli importi forfettari, costi unitari e tassi forfettari, i dati sottostanti e i conseguenti importi, come anche l’adeguatezza di detti importi rispetto alle realizzazioni e/o ai risultati conseguiti, sono valutati periodicamente e, se del caso, adeguati conformemente all’. La frequenza e la portata delle valutazioni dipendono dall’evoluzione e dalla natura dei costi, tenuto conto, in particolare, delle modifiche sostanziali dei prezzi di mercato e di altre circostanze pertinenti.
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