Art. 18 · Saldo dell’esercizio

Art. 18

Saldo dell’esercizio

In vigore dal 23 set 2024
Saldo dell’esercizio 1.   Il saldo di ogni esercizio è iscritto nel bilancio dell’esercizio successivo, in entrate o in stanziamenti di pagamento a seconda che si tratti di un’eccedenza o, rispettivamente, di un disavanzo. 2.   Le stime delle entrate o degli stanziamenti di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono iscritte in bilancio nel corso della procedura di bilancio e mediante una lettera rettificativa presentata a norma dell’ del presente regolamento. Le stime sono determinate conformemente all’ del regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio. 3.   Dopo la presentazione dei conti provvisori di ogni esercizio, la differenza tra questi conti e le stime è iscritta nel bilancio dell’esercizio successivo mediante un bilancio rettificativo riguardante esclusivamente tale differenza. In tal caso, la Commissione presenta il progetto di bilancio rettificativo contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio entro 15 giorni dalla presentazione dei conti provvisori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:2509:oj#art-18