Art. 178
Soglie applicabili e periodo dilatorio (standstill)
In vigore dal 23 set 2024
Soglie applicabili e periodo dilatorio (standstill)
1. Ai fini dell’aggiudicazione di appalti pubblici e contratti di concessione, l’amministrazione aggiudicatrice rispetta le soglie stabilite all’, lettere a) e b), della direttiva 2014/24/UE all’atto della selezione di una procedura di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento e la soglia stabilita all’, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE per le concessioni.
In deroga al primo comma del presente articolo, per contratti aggiudicati dalle delegazioni dell’Unione o aggiudicati esclusivamente nell’interesse delle delegazioni dell’Unione nei paesi terzi, la soglia applicabile per i contratti pubblici di forniture e di servizi è pari a 300 000 EUR, in luogo della soglia per i contratti pubblici di forniture e di servizi stabilita all’, lettera b), della direttiva 2014/24/UE.
L’, paragrafo 5, l’, paragrafo 1, l’, paragrafo 3, nonché il punto 11.1, lettera m), e i punti 14 e 18.1 dell’allegato I, che si riferiscono agli appalti delle delegazioni dell’Unione nei paesi terzi, si applicano anche agli uffici del Parlamento europeo nei paesi terzi.
2. Fatte salve le eccezioni e condizioni specificate nell’allegato I del presente regolamento, nel caso di contratti il cui valore superi le soglie di cui al paragrafo 1 l’amministrazione aggiudicatrice non firma il contratto o il contratto quadro con l’aggiudicatario prima che sia trascorso un periodo dilatorio (standstill).
3. Il periodo dilatorio (standstill) ha una durata di 10 giorni se si usano mezzi di comunicazione elettronici, di 15 giorni se si usano altri mezzi.
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