Art. 174 · Annullamento della procedura di appalto

Art. 174

Annullamento della procedura di appalto

In vigore dal 23 set 2024
Annullamento della procedura di appalto Fino al momento della firma del contratto l’amministrazione aggiudicatrice può annullare integralmente la procedura di appalto. In caso di procedure aggiudicate in lotti o di appalti per approvvigionamento multiplo l’annullamento può essere effettuato parzialmente. I candidati o gli offerenti non hanno diritto ad alcun risarcimento. La decisione è motivata ed è resa nota ai candidati o offerenti con la massima tempestività.
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