Art. 173 · Decisione di aggiudicazione e informazione ai candidati od offerenti

Art. 173

Decisione di aggiudicazione e informazione ai candidati od offerenti

In vigore dal 23 set 2024
Decisione di aggiudicazione e informazione ai candidati od offerenti 1.   L’ordinatore responsabile designa l’aggiudicatario del contratto, nel rispetto dei criteri di selezione e di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. 2.   L’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni candidato od offerente la cui domanda di partecipazione od offerta è stata esclusa i motivi per i quali la decisione è stata adottata. Inoltre agli aggiudicatari e agli offerenti non aggiudicatari è comunicata la durata del periodo dilatorio (standstill) di cui all’, paragrafo 2, e all’, paragrafo 1, quando tale periodo dilatorio (standstill) è applicabile. Per l’aggiudicazione di contratti specifici nell’ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, l’amministrazione aggiudicatrice informa gli offerenti dell’esito della valutazione. 3.   L’amministrazione aggiudicatrice comunica a ogni offerente che non è respinto e che ne fa domanda per iscritto le informazioni seguenti: a) il nome dell’aggiudicatario, o degli aggiudicatari nel caso di un contratto quadro, e, a eccezione del caso di un contratto specifico nell’ambito di un contratto quadro con riapertura del confronto competitivo, le caratteristiche e i vantaggi relativi dell’offerta prescelta e l’importo totale dell’offerta finanziaria; b) l’andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti. Tuttavia l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di non divulgare talune informazioni qualora la loro diffusione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico ovvero pregiudichi i legittimi interessi commerciali degli operatori economici o possa distorcere la concorrenza leale tra di loro.
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